Pensione integrativa e forme complementari di risparmio rappresentano degli strumenti preziosi in grado di garantire le esigenze finanziarie degli individui in vista del pensionamento futuro.
Benché non esistano pressoché limiti per l’adesione agli stessi, il consiglio è sempre quello di valutare con largo anticipo l’apertura di un fondo pensione, in modo da affrontare gli anni che ci separano dall’età pensionabile con la possibilità di poter contare su una rendita vitalizia aggiuntiva rispetto agli assegni previdenziali e mantenere quanto più possibile invariato il proprio tenore di vita.
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Ma il vantaggio di questa tipologia di piano di risparmio non è legata solo agli obiettivi a lungo termine. Ciò che rende davvero interessanti i fondi pensione e i PIP (Piani Individuali Pensionistici) è la possibilità di dedurre il premio versato al momento della compilazione del 730 per la dichiarazione dei redditi.
Lo Stato italiano, infatti, prevede una serie di incentivi fiscali per chi aderisce ai piani di previdenza integrativa, proprio per favorire la sottoscrizione ai fondi pensione che hanno lo scopo di aumentare il benessere dei cittadini grazie al sistema di accumulo di un capitale a cui viene affidato il compito di integrare, appunto, la pensione pubblica.
Vediamo, dunque, come funziona l’IRPEF, se e in che modo è possibile effettuare il calcolo della deducibilità del fondo pensione complementare e come inserirlo nel 730 ai fini della riduzione del reddito imponibile.
IRPEF: cos’è e come funziona
Con l’acronimo IRPEF si identifica la cosiddetta imposta sul reddito delle persone fisiche, ossia la tassa diretta e personale che ogni individuo è chiamato a pagare ogni anno in base allo scaglione di reddito in cui rientra.
Questa imposta, che viene pagata in base al calcolo dei redditi percepiti nell’anno solare precedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi – e comunque dovuta solo dai residenti sul territorio italiano -, è determinata sulla base del reddito totale della persona, prendendo in considerazione una serie di variabili, tra le quali i redditi da lavoro dipendente, autonomo, di capitale, etc…
A partire dal 1 gennaio del 2022 e con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio, è stata introdotta una nuova c.d. Riforma Irpef, a seguito della quale sono conseguite diverse novità rispetto al passato, prima fra tutte la riduzione degli scaglioni di reddito, che sono passate da 5 a 4 (rispettivamente: fino a 15mila euro, fino a 28mila euro, tra 28 e 50mila euro e oltre 50mila euro).
Gli altri cambiamenti introdotti riguardano, invece, le aliquote, che sono definite come segue:
- al 23% per lo scaglione fino a 15mila euro;
- al 25% per lo scaglione tra i 15mila euro e i 28mila euro;
- al 35% per lo scaglione tra 28mila e 50mila euro;
- al 43% per lo scaglione oltre i 50mila euro.
Pensione integrativa: detrazione o deduzione?
A concorrere alla riduzione del reddito imponibile, come anticipato, sono anche le forme di previdenza complementare, il cui calcolo della deducibilità si basa sui tetti previsti dalla normativa.
Quindi, per la modalità di risparmio di cui si fa portavoce l’assicurazione sulla vita (nel caso del rischio morte, invalidità permanente superiore al 5% senza limiti di causa e non autosufficienza) l’aliquota per la deduzione del contratto di previdenza complementare è fissata al 19% per un importo non superiore a 750 euro annui.
Per ciò che riguarda, invece, fondi pensione e PIP, il limite massimo deducibile annuo è pari a 5.164,57 euro, con tassazione, in fase di erogazione della prestazione pensionistica, tra il 15% e il 9%.
Se sei un lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, che ha versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile nel quinquennio (€25.822,85), ti è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo PIP, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di 5.164,57 euro, nella misura pari alla differenza positiva tra €25.822,25 e l’importo dei contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione e, comunque, non superiore a 2.582,29 euro annui.
Il TFR e il Premio di Risultato, infine, non rientrano nel limite di deducibilità, non contribuendo alla costituzione del reddito imponibile IRPEF.
Deducibilità del fondo pensione complementare: compilare il 730
Posto che l’aliquota Irpef viene calcolata annualmente sul totale del reddito imponibile al netto di tutte le voci deducibili, si può affermare che aderire ad un fondo pensione contribuisce ad abbassare il proprio reddito imponibile e, dunque, a pagare meno tasse.
Se, per esempio, nel corso dell’anno vengono destinati 1.500 euro di contributi al fondo pensione, partendo da un reddito imponibile di 28.100 euro, il reddito imponibile si riduce a 26.600 euro, scendendo di uno scaglione.
La deducibilità del fondo pensione, anche in presenza di più fondi nello stesso nucleo familiare, è da intendersi come personale: colui che beneficerà della deducibilità dei contributi versati, anche su più fondi pensione, è il soggetto che sostiene l’onere, sempre entro il limite annuo complessivo di 5.164,57 euro.
La compilazione del 730 per dedurre i contributi versati per il fondo pensione complementare – che ricordiamo fare riferimento all’anno precedente rispetto a quello per cui si vuole presentare la dichiarazione dei redditi – è piuttosto intuitiva. Basta comunicare l’importo totale versato nell’anno solare alle forme di previdenza complementare.
L’eventuale parte versata in eccedenza rispetto ai limiti prescritti dalla normativa, se comunicata alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, sarà fiscalmente esente al momento dell’erogazione della pensione integrativa.
Se, dunque, nel 2022 sono stati versati 7.000 euro di contributi nel fondo pensione, compilando il 730 del 2023 andranno a deduzione solo i 5.164,57 euro; la restante parte, ossia 1.835,43 euro sarà da comunicare come non dedotta alla compagnia assicurativa/fondo pensione entro il 31 dicembre 2023.
Pubblicato il 28 Marzo 2023