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Spesso, soprattutto al verificarsi di un incidente d’auto, i due termini vengono utilizzati impropriamente, generando confusione nelle persone coinvolte nel sinistro, errori nella gestione della situazione e difficoltà nella comprensione dei propri diritti.
Vediamo nel dettaglio in cosa consiste l’indennizzo assicurativo e in cosa il risarcimento del danno, in che che occasioni subentrano e come richiederli.
Cos’è e in cosa consiste il risarcimento del danno?
Il risarcimento danni in caso di sinistro stradale consiste nel pagamento di una somma di denaro o nell’erogazione di una prestazione prevista dalla polizza assicurativa, al fine di riparare i danni subiti dal veicolo e dalle persone coinvolte nell’incidente.
Così come nella giurisprudenza, il principio che sta alla base del risarcimento danni è quello della responsabilità civile. In campo assicurativo, infatti, si parla di risarcimento quando il danno subìto rientra nella categoria dei “danni ingiusti”, ossia quei danni causati da un comportamento illecito commesso da un altro soggetto.
Il risarcimento, in caso di sinistro stradale, può coprire sia i cosiddetti danni patrimoniali che quelli non patrimoniali. I danni patrimoniali comprendono la perdita economica subita dal danneggiato, come ad esempio i costi di riparazione o sostituzione del veicolo, il rimborso delle spese per il noleggio di un veicolo sostitutivo, le spese mediche sostenute a seguito dell’incidente o il pagamento di una somma in caso di invalidità permanente o di morte del conducente o dei passeggeri. Talvolta, se incluso nella polizza, può essere riconosciuto anche il lucro cessante, che rappresenta la perdita di guadagno dovuta al sinistro (si pensi, ad esempio, all’impossibilità di svolgere il proprio lavoro a causa delle lesioni provocate dall’incidente).
I danni non patrimoniali, invece, riguardano il danno morale, ovvero il dolore o la sofferenza subita a causa dell’incidente, e il danno biologico, che rappresenta le lesioni fisiche o psichiche che determinano una limitazione dell’attività vitale.
Chi decide l’importo del risarcimento danni è sempre la compagnia assicurativa in base alle condizioni previste nella polizza e a seguito di un’attenta valutazione dei danni da parte di un esperto incaricato. Nel caso di lesioni fisiche, invece, la compagnia dovrà fare riferimento a tabelle specifiche per il risarcimento dei danni fisici da incidente stradale.
Per quanto riguarda il risarcimento per lesioni al veicolo, dal 2007 è possibile attivare la procedura di risarcimento diretto che consente all’assicurato di essere rimborsato direttamente dalla propria compagnia assicurativa. In tal caso, il modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente) deve essere compilato entro tre giorni dall’evento negativo. Per la richiesta di risarcimento, oltre al modulo blu da compilare per denunciare il sinistro all’assicurazione, si dovrà presentare un’ulteriore domanda allegando il preventivo di riparazione del veicolo e fornendo al perito incaricato del controllo tutte le indicazioni per raggiungere l’automobile.
Cos’è e come funziona l’indennizzo assicurativo
A differenza del risarcimento – che subentra in caso di responsabilità civile -, l’indennizzo assicurativo si attiva al verificarsi di alcune condizioni contrattuali sottoscritte al momento della stipula dell’assicurazione auto.
Non è necessario, infatti, che l’incidente avvenga per colpa di un soggetto terzo esterno al rapporto tra assicurato e assicurazione. Il pagamento della somma dovuta, infatti, viene riconosciuta anche in caso di danno subìto non derivante da un atto illecito.
Se, per esempio, all’atto della sottoscrizione della propria RC auto, si decide di aggiungere garanzie accessorie come il furto, l’incendio o la polizza per infortuni del conducente, al verificarsi di uno di questi eventi o in caso di incidente con colpa si avrà diritto all’indennizzo.
A seconda delle garanzie scelte, dunque, si potrà ricevere, ad esempio, il rimborso delle spese sostenute per la riparazione dell’auto, per le spese mediche, per la rottura dei cristalli o per le spese legali.
Qual è la differenza tra indennizzo e risarcimento?
In campo assicurativo, la principale differenza tra indennizzo e risarcimento, dunque, sta nella natura del danno subìto.
Mentre l’indennizzo viene erogato all’assicurato in caso di eventi previsti all’interno del contratto (i cosiddetti danni contrattuali), come ad esempio, infortuni, incendi, duplicazione della patente in caso di rapina o danni provocati al veicolo da eventi naturali, il risarcimento viene concesso quando il danno è causato da un terzo ed entra in gioco, dunque, la responsabilità civile.
Prendiamo l’esempio della polizza infortuni del conducente. Con questa polizza accessoria – che è possibile includere all’interno della propria assicurazione auto -
l’assicurato può tutelarsi dai danni fisici subiti durante la guida del mezzo, anche se è lui stesso il responsabile dell’incidente (posto che il sinistro non sia causato da una negligenza), avendo diritto ad un indennizzo nel caso in cui questo si verifichi. Tuttavia, se l’incidente viene causato da un soggetto terzo, il danneggiato ha diritto non solo all’indennizzo previsto dalla polizza infortuni stipulata, ma anche di un risarcimento per tutti i danni subiti – patrimoniali e non patrimoniali – da parte del responsabile del sinistro o della sua compagnia assicurativa.
Risarcimento e indennizzo, dunque, sono due condizioni diverse che, in alcuni casi specifici, possono però coesistere.
Pubblicato il 10 Gennaio 2024