Indice
Oggetto di diverse evoluzioni normative nel corso degli anni, questo famoso contrassegno ha da sempre trovato posto nel porta tagliando dell’assicurazione esposto sul parabrezza o all’angolo di uno dei finestrini del veicolo, assicurando la conformità legale del mezzo in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
Oggi la sua natura si è adeguata alle esigenze di dematerializzazione dei dati che caratterizza la nostra epoca, senza però perdere le sue funzioni essenziali.
Contrassegno assicurazione: cos’è
Il contrassegno dell’assicurazione auto è il documento emesso dalla compagnia assicurativa al momento della sottoscrizione della polizza. Questo documento viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione, concepito per attestare la validità della copertura assicurativa obbligatoria per legge (RC auto) e confermare che il veicolo è assicurato contro la responsabilità civile nei confronti di terzi.
Fino a poco tempo fa, il contrassegno dell’assicurazione aveva un compito ben preciso: fornire alle autorità competenti un riferimento immediato durante i controlli stradali.
Il contrassegno di assicurazione, infatti, contiene informazioni importanti quali il nome della compagnia assicurativa, la targa del veicolo e la data di scadenza della copertura.
Il contrassegno dell’assicurazione auto va esposto? Cosa dice la normativa
Prima del 18 ottobre 2015 il contrassegno dell’assicurazione doveva essere esposto a vista sul veicolo. Solitamente l’esposizione doveva avvenire sul parabrezza, per permettere alle Forze dell’Ordine di effettuare gli eventuali controlli di routine, per esempio in caso di posto di blocco.
Nel corso degli anni, il contrassegno di assicurazione ha subito notevoli trasformazioni, principalmente a causa del progresso tecnologico e delle esigenze di semplificazione e modernizzazione delle pratiche amministrative. Uno dei cambiamenti più significativi è avvenuto, appunto, nell’ottobre del 2015, quando è stata introdotta la dematerializzazione del contrassegno assicurativo.
Ciò significa che, oggi, non è più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo fisicamente sul parabrezza del veicolo, poiché questo può essere consultato per via telematica attraverso un documento digitale. Ad essere incrociati per via telematica sono i dati presenti nei database di Forze dell’Ordine, Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile. Il provvedimento ha dunque fatto sì che il contrassegno assicurativo diventasse elettronico, favorendo la verifica online della validità della copertura assicurativa.
Oggi il contrassegno di assicurazione viene quindi consegnato soltanto a scopo informativo e sempre insieme al certificato di assicurazione.
Tale evoluzione ha comportato una serie di vantaggi, tra cui la riduzione dell’uso della carta e il miglioramento in termini di sicurezza, dal momento che i documenti digitali sono meno soggetti a smarrimenti e falsificazioni.
Contrassegno assicurazione e certificato di assicurazione: differenze
Insieme al contrassegno di assicurazione, al momento della firma della polizza assicurativa viene consegnato all’assicurato anche il certificato di assicurazione. Spesso, questi due documenti vengono confusi tra di loro, creando non pochi problemi in caso di controllo da parte delle autorità.
Il contrassegno di assicurazione presenta, infatti, caratteristiche differenti rispetto al certificato di assicurazione. Il primo è quadrato e fino al 2015 doveva essere esposto sul parabrezza della vettura assicurata per certificare l’esistenza della copertura RC Auto. Inoltre, in caso di incidente, serviva per identificare in modo rapido il nome della compagnia assicurativa.
Il certificato di assicurazione obbligatoria, invece, è un foglio A4 che attesta l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione. Questo documento deve essere sempre tenuto tassativamente a bordo del veicolo. Non avere a bordo il certificato di assicurazione può comportare una multa in caso di controlli.
Contrassegno assicurazione auto: obbligo a bordo?
Se è vero che dal 18 ottobre 2015, il contrassegno cartaceo dell’assicurazione auto da esporre sul parabrezza del veicolo non è più necessario – poiché i controlli sulle regolarità assicurative vengono effettuati incrociando, per via telematica, i dati in possesso di Forze dell’Ordine, Motorizzazione Civile e Ministero dei Trasporti – resta tuttavia valido l’obbligo di avere al seguito il certificato di assicurazione, ovvero il documento rilasciato dalla compagnia assicurativa e che attesta l’esistenza della regolare copertura assicurativa. Come chiarito in precedenza, infatti, questo documento funge da garanzia per due motivi. In primis riporta tutti i dati relativi alla polizza, utili in sede di compilazione di constatazione amichevole d’incidente. Inoltre, qualora non sia possibile verificare istantaneamente la presenza della copertura assicurativa, è l’unico documento a poterla dimostrare.
Tuttavia, dal 1° settembre 2016 non è più necessario avere a bordo del proprio veicolo la copia cartacea del certificato di assicurazione. Questo, infatti, non rientra più tra i documenti da tenere obbligatoriamente in auto. Qualora venga fermato per dei controlli di sicurezza, infatti, l’assicurato può esporre il certificato in formato digitale. Sarà dunque sufficiente avere uno smartphone o un device in grado di dimostrare la regolare copertura assicurativa. In alternativa l’assicurato può esibire la copia cartacea, anche non in originale.
Contrassegno assicurazione auto non esposto: cosa prevede il Codice della Strada
Cosa comporta circolare senza contrassegno dell’assicurazione? I nuovi controlli per verificare l’esistenza della copertura assicurativa avvengono tramite la lettura elettronica della targa. Questa procedura può essere effettuata direttamente, in caso di controllo su strada, dalle Forze dell’Ordine. Oppure su segnalazione di dispositivi di rilevazione a distanza come tutor, autovelox, telepass e telecamere per le zone a traffico limitato ZTL.
Le informazioni che si ricavano dalla targa permettono di verificare in tempo reale se questa è presente nella banca dati della Motorizzazione Civile. Questa contiene tutti i dati relativi ai veicoli assicurati. Il compito delle compagnie assicurative è quello di trasmettere alla banca dati Sita, creata dall’ANIA, le informazioni su rinnovi o attivazioni delle polizze.
Il contrassegno dell’assicurazione cartaceo serve ormai soltanto come promemoria personale. La sua mancata esposizione non può, in nessun caso, comportare una multa all’automobilista. L’articolo 180 del Codice della Strada segnala tuttavia i documenti necessari per poter circolare con veicoli a motore e da avere con sé. Si tratta di:
- Carta di circolazione
- Patente di guida in corso di validità
- Autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida
- Certificato di assicurazione obbligatoria (anche in formato digitale)
Esposizione contrassegno assicurazione moto
Auto o moto non fa differenza. Anche i centauri fanno infatti riferimento alle norme contenute nell’articolo 180 del Codice della Strada. Il motociclista non è più obbligato ad esporre il contrassegno assicurativo, ma deve portare con sé a bordo del proprio veicolo il certificato dell’assicurazione.
Assicurazione contrassegno: sanzioni
Nonostante la dematerializzazione del contrassegno, la normativa vigente richiede comunque che il conducente sia in grado di dimostrare la regolarità dell’assicurazione in caso di controllo da parte delle autorità. Quando le Forze dell’Ordine non sono in grado di effettuare un controllo online, infatti, possono richiedere la copia del certificato assicurativo. Automobilisti e motociclisti possono esibirla sia in forma digitale che nella sua copia cartacea. In base a quanto previsto dal comma 7 art. 180 CdS, la mancata esibizione è punita con una multa da 41 a 168 euro. In conformità a quanto stabilito dallo stesso articolo del Codice della Strada, il conducente sorpreso durante un controllo senza il documenti di assicurazione è tenuto a presentarlo entro un determinato periodo, di solito non inferiore a 20-30 giorni, presso l’ufficio indicato dall’agente accertatore. In caso contrario, sarà soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 419 a 1.682 euro.
Diverso è, invece, il caso in cui si venga colti a circolare completamente sprovvisti della regolare copertura RC per veicoli a motore. In questo caso si applicano le sanzioni previste dall’art. 193 del Codice della Strada. La sanzione prevista va da 849 a 3.396 euro. La cifra viene ridotta di tre quarti del totale se il contratto RCA viene rinnovato entro 15 giorni dal momento del controllo stradale e di un quarto se il rinnovo avviene entro 30 giorni dalla notifica. Oltre alla sanzione pecuniaria è previsto anche il sequestro del veicolo in un luogo non soggetto al pubblico passaggio. Il veicolo viene restituito al proprietario solo dopo che questi abbia provveduto al pagamento dell’assicurazione per almeno 6 mesi. Inoltre, deve aver pagato la multa e le eventuali spese di trasporto e custodia del veicolo.
Contrassegno assicurazione smarrito: cosa fare
Il mancato obbligo di esposizione del contrassegno assicurazione ha semplificato le cose anche in caso di smarrimento del contrassegno. Fino al 2015 era infatti necessario presentare denuncia alle Forze dell’Ordine specificando il nome della compagnia assicurativa, la targa dell’auto e la scadenza della polizza. In ogni caso la perdita del contrassegno non comportava, ovviamente, la mancata copertura assicurativa.
Adesso il contrassegno si può esibire, su richiesta, anche in formato digitale. Qualora l’assicurato si trovi a smarrire il certificato assicurativo, dovrà semplicemente fare richiesta tramite e-mail alla propria compagnia assicurativa. Nella richiesta bisogna specificare la targa del veicolo e l’indirizzo e-mail presso cui ricevere la copia del certificato in formato pdf.
Il contrassegno di assicurazione auto scaduto, invece, significa che la polizza non è più attiva. Il periodo di tolleranza per circolare è di 15 giorni. Scaduto tale termine l’automobilista è tenuto a rinnovare la polizza, presso la stessa compagnia oppure con una nuova. In mancanza di copertura assicurativa il veicolo non può circolare né sostare su strada pubblica.
Pubblicato il 22 Aprile 2024