Assicurazione capofamiglia: cos’è e che cosa copre 

Oltre alle assicurazioni tradizionali per ciclomotori e automobili, nel settore assicurativo esiste anche l’assicurazione RC del Capofamiglia. Questa polizza è particolarmente utile per essere economicamente protetti dalle conseguenze dei danni che i membri della famiglia (amici pelosi inclusi!) potrebbero involontariamente causare a terze persone. Senza una polizza adeguata, infatti, ci si espone al rischio di dover affrontare spese notevoli.

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L’assicurazione RC del Capofamiglia fornisce una protezione finanziaria nel caso in cui si verifichino incidenti, danni alla proprietà altrui o lesioni causate dai membri della famiglia o dai loro animali domestici. 

La polizza RC Capofamiglia è progettata per mitigare l’impatto finanziario derivante da tali situazioni, coprendo le spese legali, i risarcimenti e le richieste di indennizzo.  

Ma come funziona, esattamente? 

Assicurazione capofamiglia: cos’è 

Chiamata anche assicurazione del buon padre di famiglia, l’assicurazione capofamiglia è una polizza facoltativa che tutela dai vari imprevisti della vita di tutti i giorni; protegge chi la stipula e tutti i componenti del suo nucleo familiare, che possono essere non solo il coniuge e i figli che coabitano con lui, ma anche eventuali collaboratori domestici e persino gli animali da compagnia. 

La polizza di responsabilità civile del capofamiglia è un’importante forma di protezione che serve a preservare il patrimonio dell’assicurato in caso di danni causati a terze persone a causa di comportamenti negligenti in diverse situazioni legate alla vita quotidiana. Questa copertura riguarda la proprietà e la gestione della residenza, inclusi gli eventi che si verificano nella sfera privata, come praticare sport o hobby. 

La polizza rc capofamiglia, dunque, non si limita a tutelare il solo “capofamiglia” che sottoscrive il contratto, ma comprende tutte le persone, familiari e non, che convivono con lui.  

Al momento della stipula del contratto, la compagnia assicurativa specifica sempre chi può essere considerato assicurato e chi no, identificando le persone che non sono considerate “terze”.  

Dalla polizza capofamiglia sono esclusi i danni derivanti dall’esercizio di attività lavorative (professionali, commerciali, agricole o di servizio) e la responsabilità contrattuale.  

Questo tipo di copertura può essere acquistata singolarmente o in combinazione con altre garanzie all’interno di polizze multirischio abitazione, come Casa Senza Confini di Groupama Assicurazioni. 

Quando stipulare una polizza rc capofamiglia? 

La polizza rc del capofamiglia è consigliata soprattutto a chi ha figli o animali domestici. Può accadere, per esempio, che il proprio figlio rompa accidentalmente un bene di un vicino, o che, andando in bicicletta, graffi una macchina parcheggiata. Allo stesso modo, il gatto, arrampicandosi, potrebbe far cadere un vaso dal balcone.  

Secondo quanto stabilito dall’art 2048 del Codice Civile, infatti, il padre e la madre o il tutore sono responsabili dei danni provocati dai figli minori che abitano con loro. 

È l’articolo 2052 dello stesso codice a sancire, invece, la normativa per chi possiede un animale domestico, stabilendo che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia nel caso in cui si trovi sotto la sua custodia, sia nel caso in cui sia fuggito o smarrito.  

Assicurazione capofamiglia: cosa copre 

Come già anticipato, la RC capofamiglia copre eventuali danni a terzi, come lesioni o decessi, e danni a beni di terzi. Questo tipo di polizza è personalizzabile e il contraente può scegliere di inserire solo le coperture che lo interessano di più. 

Tra i principali danni il cui risarcimento può essere coperto stipulando un’assicurazione capofamiglia, ci sono: 

  • danni derivanti dall’utilizzo della propria abitazione o dell’abitazione in affitto con tutte le relative pertinenze, impianti, giardini e attrezzature, provocati da un evento accidentale o comunque attribuibile a una responsabilità personale. Un tipico esempio è quello del vaso tenuto sul balcone che cade e ferisce un passante;
  • danni da spargimento di acqua: non vanno confusi con i danni da acqua condotta, provocati dalla rottura accidentale di una tubazione dell’appartamento e coperti da un altro tipo di polizza, quella che riguarda la responsabilità civile per la proprietà del fabbricato. In questo caso si parla di spargimento di acqua dovuto, ad esempio, a una distrazione compiuta da un membro della famiglia, che può dimenticare un rubinetto aperto oppure può provocare allagamenti utilizzando un irrigatore;
  • danni provocati da fatti illeciti o dolosi compiuti da figli minori: riguarda i casi in cui un figlio minore provoca danni a terzi o ai loro beni, ad esempio se andando in bicicletta investe qualcuno, o se giocando a pallone rompe il vetro della finestra di un vicino. Possono rientrare in questa copertura anche danni più gravi provocati dai minori, ad esempio se guidano un’automobile o altri veicoli non avendo la patente e cagionando danni a terzi; 
  • danni derivati dallo svolgimento di varie attività nel tempo libero: rientrano in questa categoria i danni provocati svolgendo attività come, ad esempio, lavori dentro casa, quindi anche attività compiute utilizzando attrezzature e macchinari. Un esempio è il caso in cui, mentre si stanno eseguendo dei lavori di ristrutturazione su un balcone, qualcosa cade provocando danni al balcone del piano di sotto o a un’automobile parcheggiata in strada;
  • danni provocati da animali domestici o da sella: secondo il Codice Civile, si è responsabili dei danni provocati dagli animali non solo quando si è il proprietario, ma anche quando si hanno temporaneamente in custodia. Con questo tipo di garanzia dell’assicurazione capofamiglia, ad esempio, si è coperti se il proprio cane provoca danni e ferite mordendo una persona o il cane di qualcun altro; 
  • danni causati dal possesso e dall’uso di armi: in questo caso specifico i danni provocati sono indennizzabili, ovviamente, solo se l’assicurato detiene armi regolarmente, secondo le disposizioni di legge, e se l’utilizzo dell’arma avviene per difesa personale. Non è compreso in questo settore l’utilizzo di armi da caccia, per il quale è prevista per legge una copertura specifica;
  • danni causati dal possesso o dall’uso di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione: in questa categoria di veicoli rientrano, ad esempio, biciclette o veicoli natanti per i quali non è previsto dalla legge l’obbligo di assicurazione; 
  • danni causati a terzi da collaboratori domestici o altri soggetti prestanti lavoro: sono coperti i danni causati, ad esempio, da badanti, domestici e giardinieri, ovviamente solo se sono assunti regolarmente; 
  • danni causati a terzi dall’incendio di un veicolo o di altri beni: in questo caso si intendono i danni provocati dall’incendio, dallo scoppio o dell’esplosione di un veicolo a motore di proprietà quando si trova parcheggiato in aree private o recintate. Quando il veicolo è in circolazione, invece, interviene l’assicurazione RC auto. Sono coperti anche i danni causati dall’incendio di altri beni di proprietà dell’assicurato. 

Danni da conduzione o proprietà della dimora

Quando si parla di danni di questo tipo, si fa riferimento alla gestione o alla proprietà della residenza: la copertura può riguardare sia la residenza principale sia una secondaria.

Per “residenza principale” si intende il luogo in cui l’assicurato e la sua famiglia vivono abitualmente; per “residenza secondaria” si intende l’abitazione in cui l’assicurato non vive regolarmente, ma che utilizza saltuariamente, sia per sé che per i suoi familiari. Questo può includere il caso di chi possiede una casa in città (propria o in affitto) dove vive, e un’altra al mare (sempre di proprietà o anche solo in affitto) dove si reca solo durante il fine settimana o durante la bella stagione.

Per quanto riguarda i danni causati dall’acqua, di solito sono esclusi danni come umidità, perdite di acqua per stillicidio o problemi di umidità. Ad esempio, non sarebbero coperti i danni causati a un appartamento sottostante a causa di infiltrazioni d’acqua da un tubo difettoso non sostituito.

Oltre alla casa, di solito sono coperte anche le pertinenze come il garage, la cantina, il giardino o la piscina. Inoltre, queste polizze di solito forniscono protezione anche per danni causati dalle parti comuni di un condominio. Se la polizza del condominio manca o è insufficiente, la polizza capofamiglia può intervenire a coprire la parte di responsabilità dell’assicurato.

Sport, attività ricreative e utilizzo di veicoli non assicurati

Per quanto riguarda le attività sportive e i passatempi, di solito l’assicurazione RC del capofamiglia copre tutte le attività non svolte a livello professionale o retribuito, ad eccezione delle competizioni ufficiali, che di norma sono escluse. Sono inclusi, quindi, i danni causati agli avversari durante una partita di calcetto.

Per gli sport più estremi, invece, come possono essere il paracadutismo, il parapendio o il pugilato, è sempre meglio controllare attentamente le clausole contrattuali, poiché alcune compagnie escludono esplicitamente certi tipi di sport considerati più rischiosi.

Inoltre, la polizza del capofamiglia copre i danni causati durante l’utilizzo di un mezzo senza targa, e dunque non soggetto all’obbligo di assicurazione, come ad esempio le biciclette o i monopattini elettrici.

Assicurazione capofamiglia: cosa non copre 

Come abbiamo visto, sono molte le coperture previste dalle polizze capofamiglia, ma non bisogna confonderle con altri indennizzi che sono invece previsti sottoscrivendo altre tipologie di assicurazioni. Ecco cosa non copre l’assicurazione RC capofamiglia: 

  • danni provocati con dolo dall’assicurato; 
  • danni relativi alla proprietà del fabbricato o causati durante lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, previsti invece nella polizza RC per la proprietà del fabbricato e vita privata;
  • danni causati durante l’attività lavorativa, coperti dalla polizza RC professionale; 
  • danni derivati dal possesso o dalla custodia di animali non domestici; 
  • danni provocati dal possesso o utilizzo di armi da caccia, per i quali, come abbiamo anticipato, esiste l’obbligo di stipulare la polizza RC del cacciatore; 
  • danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, i quali ovviamente sono coperti dall’assicurazione RC auto;
  • danni da furto. 

Quanto costa la polizza responsabilità civile del capofamiglia?

Il costo dell’assicurazione RC famiglia varia in base alle coperture richieste, quindi non è possibile fornire dati precisi. Tuttavia, è consigliabile evitare di farsi attrarre da prezzi troppo bassi che potrebbero nascondere sorprese in futuro, nel momento del bisogno. È importante tenere presente che in caso di danni che superano la copertura della polizza, sarà il capofamiglia (o chi lo rappresenta) a dover affrontare le spese extra. Pertanto, prima di scegliere la polizza più adatta, è fondamentale assicurarsi di includere tutte le coperture necessarie. Per esempio, se si vive in una zona residenziale con case vicine, è consigliabile includere nell’assicurazione del capofamiglia anche la copertura incendio e scoppio, eventi purtroppo comuni.

Cosa fare in caso di danni causati a terzi?

In caso di danno, la prima procedura da seguire è denunciare l’incidente alla compagnia assicurativa. Questo deve essere fatto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 3 giorni dalla data dell’evento, anche se i termini potrebbero essere diversi a seconda del contratto stipulato. Se l’assicurato lo richiede, la compagnia può anche pagare direttamente il risarcimento al danneggiato. È consigliabile sempre chiedere alla propria assicurazione di fare ciò e inviare una copia della lettera anche al danneggiato, in modo che sia a conoscenza del fatto che il risarcimento sarà pagato dall’assicurazione.

Dopo aver notificato l’incidente alla compagnia, possono verificarsi tre situazioni diverse:

  • la polizza non copre il sinistro e quindi la compagnia non indennizza il danno. Tuttavia, il fatto che la polizza non fornisca copertura non esonera l’assicurato dalla responsabilità. Sarà quindi compito dell’assicurato gestire la questione con il danneggiato (pagando il risarcimento o difendendosi dall’azione del danneggiato) e, se lo desidera, chiamare in causa l’assicuratore se ritiene che si tratti di un sinistro coperto;
  • la polizza copre il danno ma, dopo un’analisi da parte della compagnia, questa ritiene che l’assicurato non sia responsabile dell’incidente. In questo caso, il danneggiato potrebbe non essere d’accordo con l’interpretazione della compagnia e intraprendere un’azione legale contro l’assicurato. In tal caso, la compagnia assicurativa, attraverso il proprio avvocato, difenderà l’assicurato sostenendone le spese legali. Le spese sostenute per resistere alle pretese del danneggiato, come quelle per l’avvocato e le spese di giudizio, saranno a carico della compagnia assicurativa, ma limitate solitamente a un quarto del massimale di polizza. Eventuali spese legali aggiuntive saranno a carico dell’assicurato;
  • la polizza copre il danno e la compagnia ritiene l’assicurato responsabile, quindi risarcisce il danneggiato.

Pubblicato il 18 Aprile 2024

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